Stress Lavoro Correlato – Il contributo dello psicologo

Stress Lavoro Correlato – Il contributo dello psicologo

Per la Costituzione italiana (artt. 32, 35 e 41) la salute è un diritto fondamentale dell’individuo nonché dell’intera collettività; un ulteriore riferimento fondamentale è costituito dall’art. 2087 del Codice Civile che recita: “L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.

Un notevole impulso ad una normativa organica in tema di sicurezza e salute sul lavoro è stata impresso dalla direttiva europea 89/391 CEE recepita prima dal D.Lgs 626/94 e successivamente dal D.Lgs. 81/08 attualmente in vigore.

Per rimediare ad una certa negligenza del passato, il legislatore, in quest’ultimo decreto, oltre a ribadire l’obbligo di valutare e prevenire tutti i rischi, ha voluto menzionare espressamente i rischi collegabili allo stress lavoro-correlato.

Lo psicologo può entrare a far parte del Servizio Prevenzione e Protezione (SPP) o può collaborare come esperto esterno dell’azienda  o del SPP.

L’intervento dello psicologo può essere opportuno o necessario a seconda della complessità della situazione e può essere richiesta dal datore di lavoro (DL) ed applicarsi:

  • direttamente nella valutazione del rischio stress lavoro-correlato, in collaborazione con le figure designate alla valutazione stessa (RSPP, addetti SPP, MC ed altri);
  • nella formazione dei valutatori che utilizzino metodologie e strumenti semplici;
  • alla progettazione e gestione degli interventi correttivi a seguito dei risultati della “valutazione preliminare” obbligatoria;
  • maggiormente necessario è invece l’intervento dello psicologo quando a fronte del monitoraggio degli interventi correttivi si richiede, in base al metodo utilizzato, la “valutazione approfondita” sulle famiglie di fattori previste dal documento della Commissione consultiva. In questo caso si tratta di valutare la percezione soggettiva dei lavoratori attraverso questionari, interviste semi strutturate e focus group.
  • In base alle specifiche competenze in ambito diagnostico, lo psicologo può valutare per il rischio S.L.C. i casi di singoli lavoratori che ne facciano richiesta, al Medico competente (MC), nell’ambito della sorveglianza sanitaria;
  • Lo psicologo può contribuire alle attività di formazione ed informazione  ai lavoratori in materia di SLC previste dagli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/08.

Barbara De Matteo

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